(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Veneto n. 93
                       dell'11 novembre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Aggiunta dell'art. 1-bis alla legge regionale n. 24 dicembre 2001, n.
               40 «Disposizioni in materia tributaria»

   1.  Dopo  l'art.  1  della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40
viene aggiunto il seguente articolo:
    «Art.    1-bis   -   Rimborso   o   compensazione   della   tassa
automobilistica regionale.
   1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente, che perda il
possesso  di  un veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui
la  tassa automobilistica regionale versata e' in corso di validita',
puo' richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il
rimborso di quotaparte del pagamento effettuato.
   2.  Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto
per  il  periodo nel quale non si e' goduto del possesso del veicolo,
purche'  sia  pari  almeno  ad un quadrimestre. La compensazione o il
rimborso  vengono  riconosciuti  in misura proporzionale al numero di
mesi  interi  successivi  a  quello  in cui si e' verificato l'evento
interruttivo  del  possesso,  derivante  da  furto  o demolizione del
veicolo.
   3. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un
veicolo  gia'  immatricolato  o  fattispecie ad essi assimilabile, in
sostituzione  di  un  veicolo  per cui lo stesso titolare ha perso il
possesso  per furto o demolizione, e' riconosciuta al contribuente la
facolta'   di   ridurre  l'importo  da  versare  a  titolo  di  tassa
automobilistica  per  il  nuovo veicolo. L'importo della riduzione e'
pari  alla  quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il
periodo  in cui non si e' goduto del possesso. L'applicazione di tale
riduzione  e' concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il
nuovo  acquisto  di  veicolo  gia' immatricolato o assimilati avvenga
entro  un  quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del
veicolo precedente.
   4.  Nel  caso  in  cui il contribuente non intenda avvalersi della
riduzione  di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di
cui  si  e'  perduto  il  possesso  non  venga sostituito si procede,
comunque,  al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per
il   periodo   di  mancato  godimento  pari  comunque  ad  almeno  un
quadrimestre.».